(Testo Unico circolazione stradale-art. 45)
                              Art. 45.
       (Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione)

  Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli,  i  ciclomotori  e i filoveicoli
debbono  essere  muniti  anteriormente di luci di posizione bianche o
gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono
essere  muniti  anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e
posteriormente di luci di posizione rosse.
  Detti  veicoli  debbono  altresi'  essere  muniti posteriormente di
dispositivi a luce riflessa rossa.
  Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  filoveicoli debbono essere
muniti  di  proiettori emittenti fasci di luce bianca o gialla oppure
bianca  e  gialla  idonei  ad  assicurare  la  illuminazione a grande
portata  della strada, con eliminazione dell'abbagliamento in fase di
incrocio.  E'  consentita  l'applicazione di proiettori fendinebbia a
luce  anabbagliante  e di proiettori per la retromarcia a luce bianca
anabbagliante.
  I  ciclomotori  debbono essere muniti soltanto di proiettori a luce
anabbagliante.
  Gli  autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono
essere  muniti  di  luci  di  arresto rosse, visibili da tergo che si
accendono  quando  il conducente azioni il comando del dispositivo di
frenatura di servizio.
  Gli  autoveicoli  adibiti  a  servizi  di polizia o antincendi e le
autoambulanze  possono  essere muniti di un dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.
  Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che
circolano   in   sede  promiscua  e  i  motoveicoli,  esclusi  quelli
asimmetrici  e  i  motocicli,  debbono essere muniti di indicatori di
direzione;  tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante bianca
in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.
  Gli  autoveicoli  che  hanno  dimensioni eccezionali debbono essere
muniti  anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente di
luci di ingombro rosse;
  I  rimorchi  che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti
posteriormente di luci di ingombro rosse.
  I  rimorchi  debbono  essere  muniti di dispositivi laterali a luce
riflessa arancione.
  La  targa  posteriore  di riconoscimento deve essere illuminata con
luce bianca.
  Chiunque  circola  con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti
dispositivi  di  segnalazione  visiva  o di illuminazione o nel quale
alcuno  dei  dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia
conforme  alle  disposizioni  stabilite  dal  presente articolo e dal
regolamento  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  cinquemila  a lire
ventimila.