(Testo Unico circolazione stradale-art. 46)
                              Art. 46.
               (Dispositivi di segnalazione acustica)

  Gli  autoveicoli,  i  filoveicoli,  i  motoveicoli  e i ciclomotori
debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica.
  Gli  autoveicoli  adibiti  ad  autoservizi  pubblici  di  linea che
percorrono  le  strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono
essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale.
  Gli  autoveicoli  e  i  motoveicoli  adibiti a servizi di polizia o
antincendi,  nonche'  le  autoambulanze  possono  essere muniti di un
dispositivo supplementare di allarme.
  Chiunque  circola  con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti
dispositivi   di   segnalazione  acustica  o  nel  quale  alcuno  dei
dispositivi  di  cui  il  veicolo medesimo e' munito non sia conforme
alle  disposizioni  stabilite dal presente articolo e dal regolamento
e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.