(Testo Unico circolazione stradale-art. 47)
                              Art. 47.
    (Dispositivi silenziatori, per la retromarcia e per il fermo)

  Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  ciclomotori debbono essere
muniti  di  un  dispositivo  idoneo  a  ridurre  il rumore emesso dal
motore.
  Gli  autoveicoli  e  i  motoveicoli di peso a vuoto superiore a 350
chilogrammi,  nonche'  i  filoveicoli  debbono  essere  muniti  di un
dispositivo per la retromarcia.
  Gli  autoveicoli,  i filoveicoli e i rimorchi di peso complessivo a
pieno carico superiore a 35 quintali debbono avere in dotazione cunei
che  impediscano  il movimento del veicolo quando venga meno l'azione
dei dispositivi di frenatura.
  Chiunque   circola   con   un  veicolo  nel  quale  il  dispositivo
silenziatore  manchi  o  non sia conforme alle disposizioni stabilite
dal  presente  articolo  e dal regolamento e' punito con l'ammenda da
lire quattromila a lire diecimila.
  Chiunque  circola  con uno dei veicoli indicati nei commi secondo e
terzo,  mancante  del  dispositivo per la retromarcia o non dotato di
cunei e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila.