(Testo Unico circolazione stradale-art. 48)
                              Art. 48.
                            (Visibilita)

  Gli  autoveicoli,  i  filoveicoli,  nonche'  i motoveicoli, esclusi
motocicli,   debbono  essere  costruiti  in  modo  che  il  campo  di
visibilita'  del  conducente  sia  tale  che questi possa guidare con
sicurezza.   Inoltre   debbono   essere   muniti  di  un  dispositivo
retrovisivo che consenta la visibilita' della strada a tergo.
  Tutti  i vetri montati sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli
debbono  essere  costituiti  di  sostanze inalterabili, perfettamente
trasparenti, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e
non  suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura. I
vetri impiegati per i parabrezza debbono inoltre essere in grado di
  assicurare   la   visibilita',   sia  pure  limitata,  in  caso  di
  incrinatura.
Gli autoveicoli, i filoveicoli e i motoveicoli con cabina chiusa
debbono  essere  muniti di un dispositivo tergicristallo che assicuri
la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o neve.
  Chiunque  circola con un veicolo non avente il campo di visibilita'
indicato   nel   primo   comma   ovvero  non  munito  di  dispositivo
tergicristallo  e'  punito  con  l'ammenda da lire quattromila a lire
diecimila.
  La  stessa pena si applica al conducente che circola con un veicolo
nel  quale  i vetri o il dispositivo retrovisivo manchino o non siano
conformi  alle  disposizioni  stabilite  dal  presente articolo e dal
regolamento.