(Testo Unico circolazione stradale-art. 50)
                              Art. 50.
                     (Pneumatici e sospensioni)

  Le  ruote  degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei
filoveicoli  e  dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di
sistemi equivalenti.
  Detti veicoli debbono essere muniti di idonei organi di sospensione
elastica,  salvo  che, in relazione alla loro caratteristiche ed allo
specifico   uso  cui  sono  destinati,  non  venga  riconosciuta  dal
Ministero   dei   lavori  pubblici  e  dal  Ministero  dei  trasporti
l'ammissibilita' di sospensioni rigide.
  Chiunque  circola  con  un veicolo nel quale i pneumatici o sistemi
equivalenti manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite
dal  regolamento, ovvero circola con un veicolo mancante di organi di
sospensione  elastica,  a  meno  che  siano  riconosciute ammissibili
sospensioni rigide, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire
ventimila.