(Testo Unico circolazione stradale-art. 51)
                              Art. 51.
                          (Posto di guida)

  Gli  autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a
pieno  carico  non  inferiore a 70 quintali debbono avere il posto di
guida a destra.
  Chiunque  circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente
comma  non avente il posto di guida a destra e' punito con l'ammenda,
da lire cinquemila a lire ventimila.