(Testo Unico circolazione stradale-art. 53)
                               Art. 53.
                        (Omologazione del tipo)

    Gli  autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi prodotti in
  serie  in  Italia sono soggetti ad omologazione del tipo. Questa ha
  luogo  in seguito all'esame del medesimo da parte del Ministero dei
  trasporti,   il   quale   ne   accerta   la   corrispondenza   alle
  caratteristiche  di  legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un
  certificato  che  contiene  la  sommaria  descrizione  di tutti gli
  elementi che caratterizzano il veicolo.
    Per  i  ciclomotori  costituiti  da un normale velocipede e da un
  motore  ausiliario  di cilindrata, fino a 50 cmc, l'omologazione e'
  limitata al solo motore.
    La  fabbrica, costruttrice dei veicoli o motori di tipo omologato
  rilascia  all'acquirente  una formale dichiarazione, attestante che
  il  veicolo  o  il motore e' conforme al tipo omologato in tutte le
  sue parti e redatta su modello fornito dal Ministero dei trasporti.
  Di  tale  dichiarazione  la  fabbrica  che la rilascia assume piena
  responsabilita' civile e penale.
    Il Ministero dei trasporti ha facolta' di sottoporre in qualsiasi
  momento ad accertamenti di controllo i veicoli di tipo omologato in
  circolazione  non  soggetti  allo  accertamento  dei  requisiti  di
  idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 54.
    Nel  regolamento  per  l'esecuzione  delle presenti norme saranno
  stabiliti  i  documenti  da  produrre  a  corredo  della domanda di
  omologazione e le modalita' di esecuzione dell'esame del tipo degli
  autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi.