(Testo Unico circolazione stradale-art. 54)
                              Art. 54.
     (Accertamento del requisiti di idoneita' alla circolazione)

  Gli  autoveicoli,  i motoveicoli e i rimorchi di tipo non omologato
sono  soggetti  all'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla
circolazione  e a quello dei dati di identificazione. Questo ha luogo
a seguito di visita e prova da parte di un ingegnere dell'Ispettorato
della motorizzazione civile.
  All'accertamento  dei requisiti di idoneita' alla circolazione sono
altresi'  soggetti  i  veicoli  di  tipo  omologato da adibire ad uso
pubblico o al traino di rimorchi o ai locazione o a noleggio.
  Alla richiesta di accertamento deve essere munito il certificato di
origine  del veicolo, rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi
ha  proceduto  alla  costruzione  del  medesimo.  Quando si tratta di
veicoli  di  tipo omologato che, a termini del precedente comma, sono
soggetti   all'accertamento   dei   requisiti   di   idoneita'   alla
circolazione,   il   certificato   di  origine  e'  sostituito  dalla
dichiarazione di conformita' prevista nell'art. 53.
  Qualora  gli  accertamenti  siano chiesti per veicoli costruiti con
parti staccate, l'Ispettorato puo' esigere la documentazione relativa
alla provenienza delle parti impiegate.
  Accertato  che  il  veicolo risponde ai requisiti prescritti, viene
redatto  il  certificato di approvazione e viene apposto un visto sul
certificato di origine o sulla dichiarazione di conformita'.
  Quando  emergano  elementi  per  ritenere che il veicolo o parte di
esso   siano   stati   oggetto   di   reato,  l'Ispettorato  sospende
l'approvazione.