(Testo Unico circolazione stradale-art. 55)
                              Art. 55.
                             (Revisioni)

  Il  Ministro  per  i  trasporti,  con  decreto  da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale,  puo'  disporre,  a periodi non minori di cinque
anni,  la  revisione  generale  o  parziale delle autovetture e delle
motocarrozzette  ad  uso  privati  nonche'  dei motocicli, al fine di
accertare   se   sussistano   le   condizioni  di  sicurezza  per  la
circolazione e di silenziosita' del veicolo.
  Gli  autoveicoli e i motoveicoli non compresi nel precedente comma,
quelli  per  il  trasporto  di  persone da locare o da noleggiare e i
rimorchi  debbono  essere  sottoposti  ogni  anno a visita e prova di
revisione.
  Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a
revisione  singola  quando  si  abbia  motivo  di  ritenere  che  non
rispondano piu' ai requisiti di silenziosita' prescritti.
  Gli  Ispettorati  della  motorizzazione  civile possono ordinare in
qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
  Chiunque  circola  con un veicolo che non sia stato presentato alla
revisione  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  quattromila  a  lire
diecimila.
  La  carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta
la  contravvenzione  ed  e'  inviata  all'Ispettorato presso il quale
l'interessato  intende effettuare la revisione; e' restituita, se del
caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.