(Testo Unico circolazione stradale-art. 57)
                              Art. 57.
       (Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)

  Gli   autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  rimorchi  possono  essere
destinati ai seguenti usi:
    1) uso privato:
      a) per trasporto di persone;
      b)  per  trasporto  di persone con autovetture o motoveicoli da
locare senza conducente;
      c)  per  trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette
da noleggiare con conducente;
      d) per trasporto di cose;
      e) per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
      f) per trasporto promiscuo di persone e di cose;
      g) per traino;
      h) per uso speciale o per trasporti specifici;
    2) uso pubblico:
      a) per trasporto di persone o di cose in servizio la piazza;
      b) per trasporto di persone o di cose in servizio di linea.
  Previa  autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione civile
gli  autobus  destinati  a  noleggio  con  conducente  possono essere
impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa.
  Previa   autorizzazione  dell'Ispettorato,  gli  autocarri  possono
essere  impiegati,  in  via eccezionale, per il trasporto di persone;
l'autorizzazione e' rilasciata in base a nulla osta del Prefetto.
  Chiunque  adibisce  a  locazione  senza  conducente  un veicolo non
destinato  a  tale  uso,  o  a noleggio con conducente un veicolo non
destinato  a  tale  uso, a meno che si tratti di veicoli destinati al
trasporto  di cose, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma
secondo,  adibisce  a  noleggio con conducente un autobus destinato a
servizio  di linea, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire
ventimila.
  Chiunque  adibisce  a  trasporto  promiscuo  un veicolo destinato a
trasporto non contemporaneo e' punito con l'ammenda da lire diecimila
a lire quarantamila.
  Chiunque  adibisce  ad  uso  pubblico  un  veicolo destinato ad uso
privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello
per  il  quale  e' stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero,
senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto
di  persone  un  veicolo destinato a trasporto di cose, e' punito con
l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
  Agli  effetti  del  presente articolo un veicolo si intende adibito
abusivamente  a  noleggio con conducente quando il noleggiante, senza
il   titolo  prescritto,  compie  uno  o  piu'  viaggi  ordinati  dal
noleggiatore;  si  intende  adibito  abusivamente ad uso pubblico per
trasporto  di persone in servizio da piazza quando l'esercente, senza
il  titolo  prescritto, offrendo i suoi servizi a chicchessia, compie
uno  o piu' percorsi ordinati dal richiedente il servizio; si intende
adibito  abusivamente  ad  uso  pubblico  per trasporto di persone in
servizio  di  linea  quando  l'esercente, senza il titolo prescritto,
compie  una  o  piu'  corse  per  destinazione  fissa  e  con offerta
indifferenziata  al  pubblico,  anche se questo sia costituito da una
particolare  categoria  di persone, ed anche se l'offerta sia fatta a
mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore.