(Testo Unico circolazione stradale-art. 58)
                              Art. 58.
             (Carta di circolazione e immatricolazione)

    Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono
  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  ed  immatricolati
  distintamente per Provincia.
    L'ispettorato    della    motorizzazione    civile    nella   cui
  circoscrizione   risiede   l'interessato   rilascia   la  carta  di
  circolazione  a  colui  che  dichiari di essere il proprietario del
  veicolo, e provvede alla immatricolazione.
    Nella   carta   di   circolazione   sono   indicati   i  dati  di
  immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al
  quale il veicolo e' destinato e il numero delle persone che possono
  prendere posto sul sedile anteriore.
    Nella  carta  di  circolazione  del rimorchio o del semirimorchio
  sono  individuati  anche  i  tipi  delle motrici, in relazione alle
  caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e
  di capacita' di trazione.
    Qualora  si  tratti  di  rimorchio o di semirimorchio, munito dei
  dispositivi  necessari  per  il  funzionamento del freno continuo e
  automatico di tipo non unificato, la motrice e' individuata con gli
  estremi della targa di riconoscimento.
    Per  gli  autoveicoli  e  rimorchi  indicati  nell'art. 10, comma
  primo,  lettera  c), e' rilasciata una carta di circolazione che e'
  valida  se  accompagnata dall'autorizzazione prevista dall'articolo
  stesso.
    Quando  si tratti di autoveicoli o motocarrozzette di destinare a
  noleggio  con  conducente  ovvero di veicoli da destinare a servizi
  pubblici, la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se il
  richiedente  non  abbia  conseguito  il  titolo  per  effettuare il
  servizio.  Quando  si tratti di autobus da destinare ad uso privato
  la  carta  di  circolazione  non  puo'  essere rilasciata se non ad
  imprenditori, collettivita' e simili, per le loro necessita'.
    La  carta di circolazione viene trasmessa all'Ufficio provinciale
  del  pubblico  registro  automobilistico per gli adempimenti di sua
  competenza.
    Chiunque  circola  con  un  veicolo  per  il  quale  non e' stata
  rilasciata la carta di circolazione e' punito con l'arresto fino ad
  un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
    Chiunque  circola  con un rimorchio o un semirimorchio agganciato
  ad  una  motrice, il cui tipo o la cui targa non sia indicato nella
  carta   di   circolazione,   e'   punito   con  l'ammenda  da  lire
  venticinquemila a lire centomila.