(Testo Unico circolazione stradale-art. 59)
                              Art. 59.
            (Trasferimento di proprieta' e di residenza)

  Il  trasferimento  di  proprieta'  di  autoveicoli,  motoveicoli  e
rimorchi  ed  il  trasferimento di residenza del proprietario debbono
essere  comunicati,  unitamente alla prescritta documentazione, dagli
interessati,  entro  dieci  giorni, all'Ufficio del pubblico registro
automobilistico,  il  quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua
competenza,  annota  i mutamenti sulla carta di circolazione e ne da'
immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile.
  Qualora  la  proprieta' del veicolo sia trasferita a chi risieda in
un  Comune  di altra, Provincia ovvero il proprietario trasferisca la
residenza  in  un  Comune  di  altra  Provincia, si deve rinnovare la
immatricolazione.
  Chiunque  omette  di  comunicare il trasferimento di proprieta' nel
termine  stabilito  e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire
ventimila.
  Qualora  ometta  di  comunicare  il  trasferimento  di residenza e'
punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
  La  carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta
la  contravvenzione,  e'  inviata  all'Ufficio  del pubblico registro
automobilistico   ed   e'   restituita   dopo   l'adempimento   delle
prescrizioni omesse.