(Testo Unico circolazione stradale-art. 6)
                               Art. 6.
                          (Tregge e slitte)

  La  circolazione  delle tregge e' ammessa soltanto per il trasporto
di strumenti agricoli.
  La  circolazione  delle slitte e' ammessa soltanto quando le strade
sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il
danneggiamento del manto stradale.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.