(Testo Unico circolazione stradale-art. 60)
                              Art. 60.
              (Estratto del documento di circolazione)

  Gli  Uffici  pubblici, quando il documento di circolazione venga ad
essi   consegnato  per  esigenze  inerenti  alle  loro  attribuzioni,
rilasciano  all'interessato  un  estratto, che lo sostituisce a tutti
gli effetti per la durata massima di trenta giorni.