(Testo Unico circolazione stradale-art. 61)
                              Art. 61.
(Cessazione della circolazione degli   autoveicoli,   motoveicoli   e
                              rimorchi)

  L'intestatario  della  carta  di  circolazione  di  un autoveicolo,
motoveicolo   o  rimorchio  deve  comunicarne,  entro  dieci  giorni,
all'Ufficio  provinciale  del  pubblico  registro  automobilistico la
distruzione,  la demolizione o la definitiva esportazione all'estero,
restituendo la carta di circolazione e la targa.
  Detto Ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza,
ne  da'  immediatamente  notizia all'Ispettorato della motorizzazione
civile.
  Chiunque  viola  la  disposizione  del  comma  primo  e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.