Art. 61. (Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa. Detto Ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne da' immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola la disposizione del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.