(Testo Unico circolazione stradale-art. 62)
                              Art. 62.
                    (Certificato per ciclomotori)

  I ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato
rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile e contenente
i dati di identificazione e costruttivi.
  Il  certificato  e'  rilasciato  sulla  base della dichiarazione di
conformita' al tipo omologato prevista dall'articolo 53 e, qualora si
tratti di tipo non omologato, a seguito di visita e prova.
  Chiunque  circola  con  un  ciclomotore  per  il quale non e' stato
rilasciato il certificato e' punito con l'ammenda da lire quattromila
a lire diecimila.