(Testo Unico circolazione stradale-art. 63)
                              Art. 63.
                       (Circolazione di prova)

  Le  fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori
e  rimorchi, nonche' le fabbriche costruttrici di carrozzerie, i loro
rappresentanti,  commissionari  o  agenti di vendita, e gli esercenti
officine  di  riparazione  anche  per proprio conto non sono soggetti
all'obbligo  di  munire di carta di circolazione o di certificato per
ciclomotore i veicoli che facciano circolare a scopo di prova tecnica
o  di  dimostrazione per la vendita. I veicoli, pero', debbono essere
provvisti  di  una  autorizzazione  per la circolazione di prova, che
rilascia   l'Ispettorato   della   motorizzazione  civile  nella  cui
circoscrizione  e'  compreso  il Comune di residenza del richiedente,
qualora  ritenga che questi abbia necessita' di far circolare veicoli
a  tale  scopo.  Sul  veicolo  in  circolazione  di prova deve essere
presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.
  Le autorizzazioni hanno validita' per l'anno in corso.
  Chiunque  adibisce  un  veicolo  in  circolazione  di  prova ad uso
diverso e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
  La  stessa  pena  si  applica se il veicolo circola senza che su di
esso   sia   presente   il  titolare  dell'autorizzazione  o  un  suo
dipendente.