(Testo Unico circolazione stradale-art. 66)
                              Art. 66.
     (Targhe degli autoveicoli, del motoveicoli e dei rimorchi)

  Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti
posteriormente  di  una  targa di riconoscimento contenente i dati di
immatricolazione.
  I   dati  di  immatricolazione  degli  autoveicoli  debbono  essere
riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi.
  I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono
  portare  un  duplicato  della  targa  del  veicolo  dal  quale sono
  trainati.
I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa
contenente i dati di immatricolazione.
  I  veicoli  in  circolazione  di prova debbono essere muniti di una
targa, che e' trasferibile da veicolo a veicolo.
  I  veicoli  che  circolano  muniti  di foglio di via debbono essere
provvisti di una targa provvisoria.
  I  dati  di  immatricolazione  indicati  nella  targa devono essere
sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i
dati stessi non siano piu' leggibili.
  Chiunque  viola  le  disposizioni  dei commi primo, terzo, quinto e
sesto, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
venticinquemila a lire centomila.
  Chiunque  circola  con un veicolo munito di targa di riconoscimento
non  propria,  del veicolo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo,
e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.