(Testo Unico circolazione stradale-art. 67)
                              Art. 67.
                       (Smarrimento di targhe)

  In  caso  di  smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di
riconoscimento    o    del    suo    duplicato    per   rimorchio   o
carrello-appendice,  l'intestatario  del  documento  di  circolazione
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia all'autorita' di pubblica
sicurezza, la quale ne rilascia ricevuta.
  La  ricevuta  permette  la  circolazione  del veicolo con una targa
provvisoria  a tondo bianco, delle dimensioni prescritte per la targa
di   riconoscimento,   con   le  indicazioni  contenute  nella  targa
originaria.
  Qualora,   dopo   quindici  giorni  dalla  denuncia,  la  targa  di
riconoscimento  o  il  suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa
luogo a nuova immatricolazione.
  Il comma primo si applica anche in caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione della targa per veicoli in circolazione di prova.
  Qualora,  dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per veicoli
in  circolazione  di  prova  non  sia stata ritrovata, si fa luogo al
rilascio di una nuova targa.
  L'intestatario  del  documento  di  circolazione,  che  in  caso di
smarrimento,  sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento
o  del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice o della targa
per  veicoli  in  circolazione  di prova omette di farne denuncia nel
termine stabilito, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire
diecimila.