Art. 7. (Occupazione di suolo stradale) L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non puo' essere consentita, salvo casi di necessita' o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilita'. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densita' di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito. Salvo casi di necessita', l'occupazione di marciapiedi o banchine puo' essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, sempreche' rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.