(Testo Unico circolazione stradale-art. 7)
                               Art. 7.
                   (Occupazione di suolo stradale)

  L'occupazione,  anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di
installazioni  od  ingombri non puo' essere consentita, salvo casi di
necessita'  o  di  esigenze  eccezionali,  quando  l'installazione  o
l'ingombro   possa   ostacolare   la   circolazione  o  diminuire  la
visibilita'.
  Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con
veicoli,  baracche,  banchi,  tende e simili possono essere di regola
consentiti  soltanto  nelle  zone  nelle  quali  non  vi sia notevole
densita'  di  traffico,  a condizione che non arrechino ingombro alla
circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.
  Salvo  casi  di necessita', l'occupazione di marciapiedi o banchine
puo'  essere  consentita  fino  ad un massimo di due terzi della loro
larghezza,  sempreche'  rimanga  libera  una  zona sufficiente per la
circolazione dei pedoni.