Art. 70. (Traino di macchine agricole) Le trattrici agricole possono trainare su strada piu' macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siamo provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m 14. Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.