(Testo Unico circolazione stradale-art. 71)
                              Art. 71.
              (Equipaggiamento delle macchine agricole)

  Le  macchine  agricole  munite  di  ruote non gommate o di cingoli,
quando  circolano  su  strada, debbono essere equipaggiate in modo da
evitare  insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del manto
stradale.
  Le  macchine  agricole  semoventi  e  i  complessi costituiti dalle
stesse  e  dalle  macchine agricole trainate debbono essere muniti di
efficaci dispositivi di frenatura.
  Le   macchine  agricole  semoventi  debbono  essere  munite  di  un
dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore.
  Le  macchine  agricole  semoventi,  i  rimorchi agricoli e le altre
macchine  agricole  trainate debbono essere muniti dei dispositivi di
segnalazione  visiva  e  di  illuminazione  appresso indicati, quando
l'uso dei medesimi e' prescritto a termini dell'art. 110:
    1. Macchine agricole semoventi:
      a)  luci  di  posizione  anteriori bianche e posteriori rosse e
dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente;
      b)  proiettori  anabbaglianti  a  luce  bianca  o gialla oppure
bianca e gialla;
      c) luci d'ingombro anteriori bianche e posteriori rosse, quando
le macchine siano di dimensioni eccezionali.
    2. Rimorchi agricoli:
      a)  dispositivi  a  luce riflessa bianca anteriormente, luci di
posizione rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente;
      b)  luci  di ingombro posteriori rosse, quando i rimorchi siano
di dimensioni eccezionali.
    3. Altre macchine agricole trainate:
      dispositivi  indicati al numero 2, quando occultino con la loro
sagoma  le  luci  posteriori  di  posizione  della  macchina agricola
trainante.
  E'  consentita  l'applicazione  di  proiettori  fendinebbia  a luce
anabbagliante,  di  proiettori  per  la  retromarcia  a  luce  bianca
anabbagliante e di speciali proiettori da usare esclusivamente per le
lavorazioni meccanicoagrarie.
  La  targa  posteriore  di riconoscimento deve essere illuminata con
luce bianca.
  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma  primo  e' punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
  Chiunque circola su strada con una macchina agricola nella quale il
dispositivo silenziatore ovvero alcuno dei dispositivi di frenatura o
dei  dispositivi  di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi
in  cui  l'uso  di  questi  ultimi  e'  prescritto,  manchi o non sia
conforme  alle  disposizioni  stabilite  dal  presente articolo o dal
regolamento  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  cinquemila  a lire
ventimila.