(Testo Unico circolazione stradale-art. 72)
                              Art. 72.
       (Certificato per macchine agricole e immatricolazioni)

  Le  macchine  agricole  semoventi, di cui all'art. 29, primo comma,
lettere  a),  c),  e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso
complessivo  a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su
strada,   debbono   essere   muniti   di  un  certificato  rilasciato
dall'Ispettorato della motorizzazione civile.
  L'Ispettorato, nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola
alla quale e' destinata la macchina agricola o l'impresa che effettua
lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine
agricole,  provvede  all'immatricolazione e rilascia il certificato a
colui  che dichiari di essere proprietario del veicolo e sia titolare
di detta azienda o impresa.
  I  veicoli  indicati  nel primo comma sono soggetti ad omologazione
del  tipo  a  norma  dell'art.  53,  secondo le modalita' che saranno
stabilite  dal  Ministero  dei  trasporti  di  concerto col Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  Il  certificato  viene rilasciato quando sussistano i requisiti per
la  circolazione  su  strada,  che  risultano  dalla dichiarazione di
conformita' al tipo omologato, oppure dal certificato di approvazione
emesso da un Ispettorato della motorizzazione civile.
  Nel certificato sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di
identificazione e costruttivi del veicolo.
  Per  le  macchine  agricole  indicate  nell'art.  69, comma quarto,
soggette  alla  disciplina  del  presente articolo, il certificato e'
valido  solo  se  accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art.
10.
  Nel  regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti  norme saranno
stabiliti  i  documenti  da  produrre  a  corredo  della  domanda  di
omologazione  e  le modalita' di esecuzione dell'esame del tipo delle
macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli.
  Sulle  macchine  agricole  puo' essere consentito il trasporto, per
motivi  di  lavoro,  dell'accompagnatore  di  animali  o  di prodotti
agricoli  e  sostanze  di uso agrario, nonche' degli addetti a lavori
agricoli.
  Chiunque  circola  su strada con una macchina agricola per la quale
non e' stato rilasciato il certificato e' punito con l'arresto fino a
un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.