(Testo Unico circolazione stradale-art. 77)
                              Art. 77.
       (Possesso dei documenti necessari per la circolazione)

  Il  conducente  deve avere con se' il documento di circolazione del
veicolo  prescritto  dal  presente  titolo  e  qualora  faccia  di un
autoveicolo  uso  diverso  da  quello risultante dal detto documento,
deve avere con se' anche la relativa autorizzazione.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.