(Testo Unico circolazione stradale-art. 78)
                              Art. 78.
    (Caratteristiche dei veicoli a motore: approvazione dei tipi)

  Nel  regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti  norme saranno
stabiliti  nei  riguardi  dei  veicoli a motore e dei veicoli da essi
trainati  le caratteristiche dei dispositivi di frenatura; il numero,
le  caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione; i dispositivi di segnalazione
visiva  dei  carrelli-appendice;  gli autoveicoli e i filoveicoli che
debbono  essere  muniti  dei  dispositivi  laterali  a  luce riflessa
arancione;   le   caratteristiche  dei  dispositivi  di  segnalazione
acustica   e   dei   dispositivi   supplementari   di   allarme;   le
caratteristiche  e  le  modalita'  di  applicazione  dei  dispositivi
silenziatori,  nonche'  la posizione del tubo di scarico dei prodotti
della  combustione  dei veicoli con motore Diesel; le caratteristiche
dei  vetri, nonche' le caratteristiche e le modalita' di applicazione
dei  dispositivi  retrovisivi;  le  caratteristiche e le modalita' di
applicazione  dei  dispositivi  per la percezione di segnalazioni; le
caratteristiche  dei  pneumatici  e  sistemi  equivalenti, nonche' le
caratteristiche  dei  dispositivi  di  adattamento  per  la marcia su
strada   delle   macchine   agricole   cingolate;   il  peso  massimo
rimorchiabile   e   le  caratteristiche  degli  organi  di  traino;le
caratteristiche dei carrelli-appendice e quelle dei rimorchi agricoli
di   peso   complessivo  a  pieno  carico  fino  a  15  quintali;  le
caratteristiche  e  le  modalita'  di applicazione dei dispositivi di
alimentazione   con   combustibili   in   pressione   o  gassosi;  le
caratteristiche  e  le  modalita'  di  applicazione  delle targhe; le
caratteristiche  degli  autoveicoli,  dei  motoveicoli e dei rimorchi
adibiti al trasporto di merci pericolose.
  Il  Ministero  dei  trasporti  approva  i  tipi  dei dispositivi di
frenatura  continui  e  automatici;  dei  dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione; dei dispositivi di segnalazione acustica e
dei   dispositivi   supplementari   di   allarme;   dei   dispositivi
silenziatori;  dei  vetri;  dei  dispositivi  per  la  percezione  di
segnalazioni; dei pneumatici per neve; degli organi di traino; dei
  dispositivi  di  alimentazione  con  combustibili  in  pressione  o
  gassosi.
Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni
stabilite  dal  regolamento  sulla  posizione del tubo di scarico dei
prodotti della combustione dei veicoli con motore Diesel, ovvero alle
caratteristiche  dei  carrelli-appendice  e  dei rimorchi agricoli di
peso  complessivo  a  pieno  carico  fino a 15 quintali e' punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
  Chiunque  circola  con  un  veicolo  non conforme alle prescrizioni
stabilite  dal  regolamento  sulle  caratteristiche  degli  organi di
traino, ovvero alle prescrizioni sui dispositivi di alimentazione con
combustibili  in pressione o gassosi, e' punito con l'ammenda da lire
venticinquemila a lire centomila.
  Chiunque  circola  con  un  veicolo  non conforme alle prescrizioni
stabilite  dal  regolamento  sulle caratteristiche degli autoveicoli,
dei  motoveicoli  e  dei  rimorchi  adibiti  al  trasporto  di  merci
pericolose e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da
lire venticinquemila a lire centomila.