Art. 79. (Requisiti per la guida dei veicoli e la condotta degli animali) Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e avere compiuto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero arienti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie; b) anni quattordici per guidare ciclomotori; c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc; d) anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella lettera c) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; e) anni ventuno per guidare autoveicoli o motoveicoli ad uso pubblico. Per guidare autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti a termini dell'art. 124 ovvero autocarri, autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone o autobus, occorre avere compiuto gli anni ventuno e non aver superato gli anni sessanta. Chiunque affida la guida, di veicoli o la condotta di animali a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo o non siano munite della patente di guida, se prescritta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Il minore degli anni diciotto, munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, prevista dall'art. SO, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc, ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per autoveicoli della categoria D, guida autobus avendo superato gli anni sessanta, ovvero, munito di patente per autoveicoli della categoria E, guida autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti o autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con la ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La stessa pena si applica al conducente che, munito di patente per autoveicoli della categoria B o C, guida autocarri adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta.