(Testo Unico circolazione stradale-art. 79)
                              Art. 79.
  (Requisiti per la guida dei veicoli e la condotta degli animali)

  Chi  guida  veicoli  o  conduce  animali  deve  essere  idoneo  per
condizioni fisiche e psichiche e avere compiuto:
    a)  anni  quattordici  per  guidare  veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero arienti, greggi o
qualsiasi moltitudine di bestie;
    b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
    c)  anni  sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
cmc;
    d)  anni  diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli
indicati  nella lettera c) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc
che trasportino altre persone oltre al conducente;
    e)  anni  ventuno  per  guidare  autoveicoli o motoveicoli ad uso
pubblico.
  Per  guidare  autoveicoli  per  i  quali  e' prescritto che vengano
adibiti  due  conducenti  a  termini  dell'art. 124 ovvero autocarri,
autotreni  o  autosnodati  adibiti al trasporto di persone o autobus,
occorre  avere compiuto gli anni ventuno e non aver superato gli anni
sessanta.
  Chiunque  affida  la  guida,  di veicoli o la condotta di animali a
persone  che  non  si trovino nelle condizioni richieste dal presente
articolo o non siano munite della patente di guida, se prescritta, e'
punito  con  l'arresto  fino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda da lire
diecimila a lire quarantamila.
  Il minore degli anni diciotto, munito di patente ad uso privato per
motoveicoli  della  categoria  A,  prevista  dall'art.  SO, che guida
motoveicoli  di cilindrata superiore a 125 cmc, ovvero motoveicoli di
cilindrata  fino  a  125  cmc  che trasportino altre persone oltre al
conducente,  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  cinquemila  a lire
ventimila.
  Chiunque,  munito  di  patente  per  autoveicoli della categoria D,
guida  autobus  avendo  superato gli anni sessanta, ovvero, munito di
patente  per  autoveicoli  della categoria E, guida autoveicoli per i
quali  e' prescritto che vengano adibiti due conducenti o autotreni o
autosnodati  adibiti  al trasporto di persone senza aver compiuto gli
anni  ventuno  o  avendo  superato  gli  anni sessanta, e' punito con
l'arresto  fino  ad un mese o con la ammenda da lire diecimila a lire
quarantamila.  La stessa pena si applica al conducente che, munito di
patente  per  autoveicoli  della  categoria  B  o  C, guida autocarri
adibiti  al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno
o avendo superato gli anni sessanta.