(Testo Unico circolazione stradale-art. 8)
                               Art. 8.
                  (Lavori e depositi sulle strade)

  Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve:
    a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee
a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito;
    b)  delimitare  con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli
altri lavori intrapresi;
    c)  collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale
del  traffico, un numero sufficiente di cavalletti a striscie bianche
e rosse;
    d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso
di  scarsa  visibilita',  fanali  a  luce  rossa e dispositivi a luce
riflessa  rossa,  in  modo  che  i  lavori,  gli scavi, i depositi di
materiale,  i  palchi,  i  cavalletti  e  gli  steccati, che comunque
occupassero   qualsiasi   parte   della   strada,  siano  visibili  a
sufficiente distanza;
    e)  porre,  fuori  dei  centri  abitati,  il  segnale "lavori" da
entrambe le parti in prossimita' dei lavori o dei depositi.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'arresto  fino  a  tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire
quarantamila.