(Testo Unico circolazione stradale-art. 80)
                              Art. 80.
          (Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli)

  Non  si  possono  guidare  autoveicoli  e  motoveicoli  senza avere
ottenuto  la  patente  di guida rilasciata dalla Prefettura nella cui
circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente.
  La  patente  puo'  abilitare alla guida delle seguenti categorie di
veicoli:
    A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg;
    B)  autocarri  e  autoveicoli  per  uso  speciale o per trasporti
specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg;
    autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  e  autovetture,  anche se
    trainanti
un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg;
C) autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti
specifici,  di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg, e
trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;
    D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;
    E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per le quali
il  conducente e' abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia
leggero,   autosnodati   quando   il  conducente  sia  abilitato  per
autoveicoli appartenenti alle categorie C o D;
    F)  motocicli,  motocarrozzette  ed  autovetture  per  mutilati o
minorati fisici adattati in relazione alla loro infermita'.
  I  rimorchi  leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico
fino a 750 kg.
  I  mutilati o minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere
adattamenti  dei  veicoli  possono  ottenere  soltanto la patente per
autoveicoli  e  motoveicoli  della categoria F; qualora pero' non sia
necessario  prescrivere  adattamenti,  possono ottenere, sempre quali
mutilati   o   minorati  fisici,  la  patente  ad  uso  privato,  per
autoveicoli  e  motoveicoli  delle  categorie A e B, limitatamente ai
motocicli,  alle  motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati
tipi di essi.
  Possono  essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie
C  e  D  soltanto  coloro  che  gia'  lo  siano per autoveicoli e per
motoveicoli della categoria B.
  La  patente  e'  ad  uso  privato o ad uso Pubblico; la patente per
autoveicoli  e  motoveicoli  della  categoria  F  e'  soltanto ad uso
privato.
  La  validita'  della patente puo' essere estesa da ogni Prefettura,
previo   accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici  ed  esame
integrativo,  a  categorie  di  veicoli  diverse  o ad uso diverso da
quello per il quale e' stata rilasciata.
  Il  titolare  di  patente  di guida deve, nel termine di 20 giorni,
comunicare  alla  Prefettura,  nella  cui  circoscrizione si trova il
Comune  di  residenza,  il  trasferimento  di residenza perche' venga
annotato sulla patente.
  Chiunque  guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della
patente  e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da
lire diecimila a lire quarantamila.
  Le  pene  sono  ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della
categoria A ad uso privato.
  Il  titolare  di  patente  di  guida  che  omette  di comunicare il
trasferimento  di  residenza  nel  termine  stabilito  e  punito  con
l'ammenda  da  lire  quattromila  a  lire  diecimila.  La  patente e'
ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata
alla  Prefettura  presso  la  quale  l'interessato  dichiara di voler
chiedere   la  annotazione  del  trasferimento  di  residenza  ed  e'
restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.