Art. 81. (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida) Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza autoveicoli e motoveicoli. Il relativo accertamento deve essere effettuato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene o da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro, o da un medico militare o da un medico condotto e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame. Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici. Nei riguardi dei mutilati e minorati fisici indicati nell'art. 80, quarto comma, l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche e' effettuato da Commissioni mediche provinciali. Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti fisici e psichici necessari per conseguire le patenti di guida e a conferma di validita' delle medesime sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie di veicoli, sia in relazione agli usi, nonche' le mutilazioni o minorazioni anatomiche o funzionali che non impediscono il rilascio ai mutilati o minorati fisici della patente per autoveicoli o motoveicoli della categoria F o delle categorie A e B ad uso privato nonche' la composizione delle Commissioni provinciali previste dal precedente comma.