(Testo Unico circolazione stradale-art. 81)
                              Art. 81.
        (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida)

  Non  puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida
chi  sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o
minorazione  anatomica  o  funzionale  che  impedisca di condurre con
sicurezza  autoveicoli  e  motoveicoli. Il relativo accertamento deve
essere  effettuato  da  un  medico  provinciale  o  da  un  ufficiale
sanitario  titolare  di  ufficio comunale di igiene o da un ispettore
sanitario  delle  Ferrovie  dello  Stato o da un ispettore medico del
lavoro,  o  da  un  medico  militare  o  da un medico condotto e deve
risultare  da  certificato  di  data  non  anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame.
  Per  la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si
fa  luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che
non esistano i requisiti fisici e psichici.
  Nei  riguardi dei mutilati e minorati fisici indicati nell'art. 80,
quarto  comma, l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche e'
effettuato da Commissioni mediche provinciali.
  Nel  regolamento  saranno  stabiliti  i requisiti fisici e psichici
necessari  per  conseguire  le  patenti  di  guida  e  a  conferma di
validita'  delle  medesime sia in relazione alle diverse patenti, sia
in relazione alle diverse categorie di veicoli, sia in relazione agli
usi, nonche' le mutilazioni o minorazioni anatomiche o funzionali che
non  impediscono  il  rilascio  ai  mutilati  o minorati fisici della
patente  per  autoveicoli  o  motoveicoli  della  categoria F o delle
categorie  A  e  B  ad  uso  privato  nonche'  la  composizione delle
Commissioni provinciali previste dal precedente comma.