(Testo Unico circolazione stradale-art. 82)
                              Art. 82.
             (Requisiti morali per la patente di guida)

  Non  possono  essere  ammessi  all'esame per ottenere la patente di
guida  i  delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro
che  sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o
alle  misure  di  prevenzione  previste  dall'art.  3  della legge 27
dicembre 1956, n. 1423.
  La  patente  puo' essere negata dal Prefetto alle persone diffidate
ai sensi dell'art. 1 di detta legge.
  Per  la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i
requisiti  morali  potranno  essere  accertati dopo il rilascio della
patente.
  Avverso  il  mancato  rilascio  della patente e' ammesso ricorso al
Ministro  per i trasporti, il quale decide, entro sessanta giorni, di
concerto  con  il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro
per l'interno.