(Testo Unico circolazione stradale-art. 83)
                              Art. 83.
                      (Esercitazioni di guida)

  A  chi  ha  fatto  domanda  per sostenere l'esame per la patente di
guida - esclusa quella ad uso privato per motoveicoli della categoria
A - ovvero l'estensione di validita' della patente ad altre categorie
di  veicoli,  ed  e'  in  possesso  dei  requisiti  fisici e psichici
prescritti  viene  rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla
guida.
  L'autorizzazione  consente  all'aspirante di esercitarsi su veicoli
della   categoria  per  la  quale  e'  stata  chiesta  la  patente  o
l'estensione  di  validita'  della  medesima, purche' a suo fianco si
trovi,  in  funzione  di istruttore, persona munita di patente valida
per la stessa categoria, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare
la marcia del veicolo.
  Le  esercitazioni  su  veicoli  nei  quali non puo' prendere posto,
oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite
in luoghi poco frequentati.
  L'autorizzazione  e'  valida  per tre mesi; per giustificati motivi
puo' essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi.
  Chiunque,  autorizzato  per  l'esercitazione,  guida  senza avere a
fianco,  in  funzione  di  istruttore,  persona  provvista di patente
valida  per  la  stessa  categoria  di veicoli, e' punito con le pene
stabilite dall'art. 80, comma nono.
  Chiunque  guida  senza  l'autorizzazione  per  l'esercitazione,  ma
avendo  a  fianco,  in  funzione  di istruttore, persona provvista di
patente  di  guida  per la stessa categoria di veicoli, e' punito con
l'arresto  fino  ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire
ventimila.  Le  stesse  pene  si  applicano alla persona che funge da
istruttore.