(Testo Unico circolazione stradale-art. 84)
                              Art. 84.
             (Scuole per conducenti di veicoli a motore)

  Le  scuole  per  conducenti  di  veicoli  a motore sono soggette ad
autorizzazione del Ministero dei trasporti e sono sottoposte alla sua
vigilanza.
  L'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  a chi possiede adeguata
capacita' finanziaria.
  L'autorizzazione  non puo' essere concessa ai delinquenti abituali,
professionali  o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure
amministrative  di  sicurezza  personali o alle misure di prevenzione
previste dallo art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
  L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'art.
1 di detta legge.
  La  scuola  deve possedere una adeguata attrezzatura tecnica e deve
disporre di un direttore, di insegnanti e di istruttori, riconosciuti
idonei dall'Amministrazione.
  I  veicoli  adibiti a scuola guida debbono essere assicurati per la
responsabilita'  civile  dei danni derivanti dalla loro circolazione,
per  somme  non  inferiori  a  quelle  stabilite  dal  Ministero  dei
trasporti.
  L'autorizzazione  e'  sospesa  per  un  periodo  da  uno a tre mesi
quando:
    a) l'attivita' della scuola non si svolga regolarmente;
    b)  il  titolare  non  provveda alla sostituzione del direttore o
degli  insegnanti  o  degli  istruttori  che  non siano pina ritenuti
idonei dall'Amministrazione;
    c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
    dall'Amministrazione  ai  fini  del  regolare funzionamento della
  scuola. L'autorizzazione e' revocata quando:
    a)  siano  venuti  meno  la  capacita'  finanziaria o i requisiti
morali del titolare;
    b) venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola;
   c) sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione.
  Nel  regolamento  saranno  stabiliti  i  requisiti di idoneita' del
direttore,  degli  insegnanti  e  degli  istruttori  delle scuole per
conducenti;  i  programmi di esame per l'accertamento della idoneita'
tecnica  degli  insegnanti  e  degli  istruttori; le prescrizioni sui
locali e sull'arredamento didattico nonche' la durata, dei corsi.
  Chiunque  gestisce  mia  scuola  senza autorizzazione e' punito con
l'arresto  fino  ad  un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire
ventimila.