(Testo Unico circolazione stradale-art. 85)
                              Art. 85.
                         (Esame di idoneita)

  Per  ottenere  la  patente  di guida occorre sostenere un esame nel
quale il candidato deve dimostrare di possedere:
    a)  per  la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della
categoria   A:   conoscenza   della  segnaletica  e  delle  norme  di
circolazione stradale;
    b)  per  la  patente  di  guida  ad uso privato per autoveicoli e
motoveicoli delle categorie B, C, D ed F:
      1)  conoscenza  della segnaletica e delle norme di circolazione
stradale;
      2)   conoscenza,   generica   del  funzionamento  del  veicolo,
specialmente in relazione agli organi di manovra;
      3) abilita' alla guida;
    c)  per  la patente di guida ad uso privato per autoveicoli della
categoria E e per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli
e motoveicoli di ogni categoria:
      1)  conoscenza  della segnaletica e delle norme di circolazione
stradale;
      2)  conoscenza  della  costituzione  e  del  funzionamento  dei
meccanismi  e  dei  vari organi del veicolo e dei principali modi per
prevenire o riparare avarie;
      3) abilita' alla guida.
  L'esame previsto dalla lettera a) e' sostenuto davanti a in tecnico
dell'ispettorato  della  motorizzazione  civile quello previsto dalle
lettere b) e c) e' sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ispettorato
medesimo; all'esame previsto dalla lettera b), numeri 1) e 2), per il
conseguimento della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e
motoveicoli  delle  categorie  B  e  C,  interviene un rappresentante
dell'Automobile Club d'Italia.
  L'esame  di  coloro che hanno frequentato una scuola per conducenti
si svolge presso la stessa scuola; a quello previsto dalla lettera a)
e  dalle  lettere  b) e c), numeri 1) e 2), assiste il direttore o un
insegnante della medesima.
  L'esame  previsto  dalle  lettere b) e c) non puo' essere sostenuto
prima   che   sia   trascorso   un   mese  dalla  data  del  rilascio
dell'autorizzazione  per l'esercitazione di guida e prima che risulti
che  il  titolare  sia  in  possesso  dei  requisiti  morali indicati
nell'art. 82, comma primo.
  Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame
deve  trascorrere  almeno  un  mese,  e  non  meno di quindici giorni
qualora  si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso
privato per motoveicoli della categoria A.
  Gli  esami  possono  essere sostenuti entro il termine di validita'
dell'autorizzazione   per   l'esercitazione,  e,  qualora  si  tratti
dell'esame  per  ottenere  la  patente  di  guida  ad uso privato per
motoveicoli   della  categoria  A,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
presentazione della domanda.
  Nel regolamento saranno stabiliti i programmi di esame.