Art. 85. (Esame di idoneita) Per ottenere la patente di guida occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere: a) per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A: conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale; b) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C, D ed F: 1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale; 2) conoscenza, generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione agli organi di manovra; 3) abilita' alla guida; c) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli della categoria E e per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli di ogni categoria: 1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale; 2) conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire o riparare avarie; 3) abilita' alla guida. L'esame previsto dalla lettera a) e' sostenuto davanti a in tecnico dell'ispettorato della motorizzazione civile quello previsto dalle lettere b) e c) e' sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ispettorato medesimo; all'esame previsto dalla lettera b), numeri 1) e 2), per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B e C, interviene un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia. L'esame di coloro che hanno frequentato una scuola per conducenti si svolge presso la stessa scuola; a quello previsto dalla lettera a) e dalle lettere b) e c), numeri 1) e 2), assiste il direttore o un insegnante della medesima. L'esame previsto dalle lettere b) e c) non puo' essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'art. 82, comma primo. Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame deve trascorrere almeno un mese, e non meno di quindici giorni qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione, e, qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Nel regolamento saranno stabiliti i programmi di esame.