(Testo Unico circolazione stradale-art. 86)
                              Art. 86.
(Patente di guida per macchine    agricole,   carrelli   e   macchine
                             operatrici)

  Per   guidare   macchine   agricole,   carrelli,  nonche'  macchine
operatrici  escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre
aver  ottenuto  la  patente  di  guida  con le norme stabilite per la
patente  per  autoveicoli e motoveicoli e previo l'esame di idoneita'
previsto dall'art. 85, comma primo, lettera b).
  La  patente  puo'  abilitare alla guida delle seguenti categorie di
veicoli:
    A) macchine agricole;
    B) carrelli;
    C) macchine operatrici.
  Al  titolare  della patente di guida prevista dal presente articolo
si applicano le disposizioni dell'art. 80, commi ottavo ed ultimo.
  Chiunque  guida  macchine agricole, carrelli o macchine operatrici,
senza  essere  munito della, patente, e' punito con le pene stabilite
dall'art. 80, comma nono.
  Chiunque,  autorizzato  per  l'esercitazione,  guida  senza avere a
fianco,  in  funzione  di istruttore, persona provvista di patente di
guida  valida  per  la  stessa categoria di veicoli, e' punito con le
pene stabilite dall'art. 80, comma nono.
  Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione ma avendo
a  fianco,  in  funzione  di istruttore, persona provvista di patente
valida  per  la  stessa  categoria  di veicoli, e' punito con le pene
stabilite  dall'art.  83,  ultimo  comma, Le stesse pene si applicano
alla persona che funge da istruttore.