(Testo Unico circolazione stradale-art. 87)
                              Art. 87.
                 (Validita' della patente di guida)

  La  patente  di guida per autoveicoli e motoveicoli ad uso pubblico
e' valida anche per la guida ad uso privato delle stesse categorie di
veicoli.
  La  patente  di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie
B,  C  e  D  e'  valida anche per le categorie che rispettivamente le
precedono nell'elencazione di cui all'art. 80.
  La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria F
e'   valida  soltanto  per  la  guida  del  veicolo  ivi  indicato  e
specialmente   adattato   in   relazione   alla  mutilazione  o  alla
minorazione del titolare di essa.
  La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A
e B rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la
guida dei veicoli ivi indicati.
  La  patente  di  guida  per  macchine agricole, carrelli e macchine
operatrici  e'  valida  anche  per  la  guida  di  motoveicoli  della
categoria A ad uso privato.
  Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un
autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali
la  patente  e'  valida,  ovvero  pur  guidando  veicolo della stessa
categoria,  in servizio pubblico e' munito di patente ad uso privato,
a  meno  che,  in  questa  ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della
categoria  E, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire diecimila, a lire quarantamila; qualora sia munito di patente
ad  uso  privato  per  motoveicoli  della  categoria  A e' punito con
l'arresto  da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a
lire ventimila.
  Chiunque,  munito  di  patente  per autoveicoli e motoveicoli della
categoria   F,   guida  un  veicolo  diverso  da  quello  indicato  e
specialmente   adattato   in   relazione   alla   sua  mutilazione  o
minorazione,  ovvero  munito di patente per autoveicoli o motoveicoli
delle  categorie  A  e  B  quale mutilato o minorato fisico, guida un
autoveicolo  o motoveicolo di categoria o tipo diverso, e' punito con
l'arresto  da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a
lire ventimila.
  Chiunque,  munito  di  patente  per  macchine  agricole, carrelli o
macchine  operatrici, guida un veicolo di categoria diversa da quella
per la quale la patente e' valida, e' punito con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.