(Testo Unico circolazione stradale-art. 88)
                              Art. 88.
     (Durata e conferma della validita' dalla patente di guida)

  La  patente  di  guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli
delle  categorie  A  e B e la patente di guida per macchine agricole,
carrelli  e  macchine  operatrici sono valide per dieci anni; qualora
siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono
valide per cinque anni.
  La  patente  di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie
A,  B  ed  F,  rilasciata a mutilati o minorati fisici, quella ad uso
privato  per  autoveicoli  della categoria C e quella ad uso pubblico
per  autoveicoli  e  motoveicoli delle categorie A, B e C sono valide
per cinque anni.
  La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della
categoria D e' valida per cinque anni.
  La   validita'   della  patente  puo'  essere  confermata  da  ogni
Prefettura;  a  tal  fine occorre presentare un certificato medico di
data  non  anteriore  a  tre  mesi  e rilasciato da fino dei sanitari
indicati nell'art. 81, comma primo, dal quale risulti che il titolare
e'  in  possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso
di  cui  all'art.  80, quarto comma, la visita viene effettuata dalla
Commissione di cui all'art. 81, terzo comma.
  Chiunque  guida  con patente la cui validita' sia scaduta e' punito
con  l'arresto  fino  a  due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a
lire quarantamila.
  La   patente   e'   ritirata   immediatamente  da  chi  accerta  la
contravvenzione  ed  e'  inviata  alla  Prefettura presso la quale il
titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'.