(Testo Unico circolazione stradale-art. 89)
                              Art. 89.
                 (Revisione della patente di guida)

  I  Prefetti  e  gli Ispettorati della motorizzazione civile possono
disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita'
i   titolari   di  patente  di  guida  qualora  sorgano  dubbi  sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
della idoneita'.