(Testo Unico circolazione stradale-art. 9)
                               Art. 9.
                  (Competizioni sportive su strada)

  Sulle  strade  ed  aree pubbliche sono vietate le gare di velocita'
con   animali   o   veicoli   a   trazione  animale,  salvo  speciali
autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore.
  In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le
gare sono subordinate.
  Per  le  gare  con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade
ordinarie,  sono competenti ad accordare la autorizzazione i Prefetti
delle  Province  nel  cui  territorio  le  gare medesime debbono aver
luogo.
  Per  le  gare  di  velocita'  l'autorizzazione  e'  subordinata  al
preventivo  collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda
nazionale   autonoma   delle   strade   statali   assistito   da   un
rappresentante  dell'Autoimobile  Club d'Italia, se si tratti di gara
automobilistica,  o  della Federazione motociclistica italiana, se si
tratti  di  gara  motociclistica, ed al nulla osta del Ministro per i
lavori pubblici.
  Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche,
concesse  od  autorizzate,  al  collaudo interviene un rappresentante
dell'Ispettorato della motorizzazione civile.
  L'autorizzazione  deve essere chiesta dai promotori almeno quindici
giorni prima della data fissata per la gara.
  Puo'  essere  omesso  il collaudo del percorso ed il nulla osta del
Ministro   per  i  lavori  pubblici,  quando,  anziche'  di  gare  di
velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia
  ammessa  una  velocita'  media  eccedente  i  cinquanta  chilometri
  all'ora.
Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale
autorizzazione;  tuttavia  i promotori sono obbligati a darne notizia
tre giorni prima al Questore, il quale puo' modificare a suo giudizio
gli itinerari per motivi di incolumita' pubblica.
  Chiunque  organizza  su  strada  una  competizione  sportiva  senza
l'autorizzazione,   ovvero   non   osserva  le  condizioni  per  essa
stabilite,  e'  punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda,
da  lire  diecimila  a  lire  quarantamila.  Se  si tratta di gare di
velocita'  con  autoveicoli,  motoveicoli  o  ciclomotori  la pena e'
dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
  Chiunque  viola  il divieto di transito e' punito con la ammenda da
lire cinquemila a lire ventimila.