Art. 91. (Sospensione e revoca della patente di guida) La patente di guida e' sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 89. La patente puo' essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da fino a tre mesi quando il titolare sia incorso in piu' violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati: a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocita', salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103; b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio; c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo; d) divieto di sorpasso a destra o in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita'; e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati; f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli; g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente; h) divieto di guidare in stato di ebbrezza; i) divieto di circolare contromano in prossimita' o in corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa visibilita'. Qualora piu' violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente e' disposta da due a sei mesi. La patente e' sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente e' comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'autorita' giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne da' notizia al Prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa. Nel caso di condanna l'autorita' giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravita', la revoca. In tale ipotesi non puo' essere rilasciata una nuova patente. Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al Prefetto, il quale revoca la sospensione, sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa. I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti puo' essere subordinata a revisione a termini dell'art. 89. La sospensione e' annotata sulla patente. La patente e' revocata dal Prefetto: 1) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti; 2) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora; trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente; 3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai sensi dell'art. 89, risulti non piu' idoneo. Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne da' notizia al Prefetto. Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.