(Testo Unico circolazione stradale-art. 91)
                              Art. 91.
            (Sospensione e revoca della patente di guida)

  La  patente  di  guida  e' sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata
quando  il  titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi
dell'art. 89.
  La  patente puo' essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate
ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
  La  patente  e'  sospesa  dal Prefetto per un periodo da fino a tre
mesi quando il titolare sia incorso in piu' violazioni delle seguenti
norme   di   comportamento,  anche  se  siano  intervenute  cause  di
estinzione dei relativi reati:
    a)  obbligo  di  osservare i limiti massimi di velocita', salvo i
casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103;
    b)  obbligo  di  fermarsi  e  di dare la precedenza a chi circola
sulle  strade  se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non
soggetto a pubblico passaggio;
    c)  obbligo  di  dare  la  precedenza a chi circola su strada con
precedenza,  ovvero,  se  le  strade che incrociano sono entrambe con
precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza
a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;
    d)   divieto   di  sorpasso  a  destra  o  in  prossimita'  o  in
corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa
visibilita';
    e)  divieto  di  sorpasso  di  autotreni,  di  autoarticolati, di
autosnodati  o  di  autocarri  con  autotreni  la cui motrice non sia
un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;
    f)  obbligo  di  adoperare  i  proiettori  a  luce  anabbagliante
nell'incrocio con altri veicoli;
    g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati
apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;
    h) divieto di guidare in stato di ebbrezza;
    i)   divieto   di   circolare  contromano  in  prossimita'  o  in
corrispondenza  delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa
visibilita'.
  Qualora  piu'  violazioni delle norme di comportamento indicate nel
precedente   comma   siano  commesse  nel  periodo  di  un  anno,  la
sospensione della patente e' disposta da due a sei mesi.
  La  patente  e' sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due
anni,  in  caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni
personali  gravissime  o  gravi  e  in  ogni  caso di investimento di
persona,  se  il  conducente  non  abbia  ottemperato  all'obbligo di
fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita.
  Il  provvedimento  di  sospensione  della patente e' comunicato dal
Prefetto,  entro  otto  giorni, all'autorita' giudiziaria inquirente.
Questa,  ove  nel  corso  dell'istruttoria  accerti che sono venuti a
mancare  i  motivi  della sospensione, ne da' notizia al Prefetto, il
quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreche' essa non
sia stata disposta per altra causa.
  Nel  caso  di  condanna  l'autorita'  giudiziaria  dispone  con  la
sentenza  la  sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei
casi di particolare gravita', la revoca.
  In tale ipotesi non puo' essere rilasciata una nuova patente.
  Nel  caso  di  assoluzione  viene  data  notizia  della sentenza al
Prefetto,  il  quale  revoca  la sospensione, sempreche' essa non sia
stata disposta per altra causa.
  I  provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai
commi  terzo,  quarto  e  quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato
della motorizzazione civile.
  Gli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  sono tenuti a
fornire  al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi
all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di
dare l'assistenza occorrente alla persona investita.
  La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti
puo' essere subordinata a revisione a termini dell'art. 89.
  La sospensione e' annotata sulla patente.
  La patente e' revocata dal Prefetto:
    1)  quando  il  titolare  non  sia piu' in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti;
    2)  quando  il  titolare  non  sia piu' in possesso dei requisiti
morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero non sia in possesso
dei  requisiti  previsti  da  detto  articolo, commi primo e secondo,
qualora;  trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della
categoria  A,  gli  accertamenti  sull'esistenza dei requisiti stessi
siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;
    3)  quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai sensi
dell'art. 89, risulti non piu' idoneo.
  Nei  casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso
l'autorita' giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne da'
notizia al Prefetto.
  Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro
per  i  trasporti,  il quale, se la sospensione sia stata disposta ai
sensi  del  comma  secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto
col   Ministro  per  i  lavori  pubblici,  sentito  il  Ministro  per
l'interno.