(Testo Unico circolazione stradale-art. 93)
                              Art. 93.
                     (Agenti diplomatici esteri)

  Il  Ministero  dei  trasporti,  a  richiesta di quello degli affari
esteri,   rilascia   per  le  autovetture  appartenenti  agli  agenti
diplomatici  esteri,  previa  visita  e  prova,  qualora  questa  sia
prescritta,     la     carta     di    circolazione,    e    provvede
all'immatricolazione,    assegnando    una    speciale    targa    di
riconoscimento.
  Le  infrazioni  alle  disposizioni delle presenti norme commesse da
agenti  diplomatici esteri, sono segnalate dagli Uffici o Comandi dai
quali  dipendono  coloro  che  le  hanno  accertate  al Ministero dei
trasporti,  che  ne  informa  il Ministero degli affari esteri per le
conseguenti comunicazioni al capo della Missione.
  Le presenti disposizioni si applicano a condizione di reciprocita'.