(Testo Unico circolazione stradale-art. 94)
                              Art. 94.
(Veicoli e conducenti delle Forze  armate  e  dei  Corpi armati dello
                               Stato)

  Le   Forze   armate   e  i  Corpi  armati  dello  Stato  provvedono
direttamente   nei  riguardi  dei  veicoli  di  loro  dotazione  agli
accertamenti  tecnici  ed al rilascio dei documenti di circolazione e
di particolari targhe di riconoscimento.
  Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive
in  relazione  ai  loro  impiego, non sono soggetti alle disposizioni
dell'art.  10, del titolo III, capo II; del titolo IV e del titolo V,
capo I, delle presenti norme.
  Le   Forze   armate   e  i  Corpi  armati  dello  Stato  provvedono
direttamente  nei  riguardi  dei conducenti dei loro veicoli a motore
all'accertamento  dei  requisiti necessari per la guida, all'esame di
idoneita',  e  ai rilascio della, patente militare di guida, la quale
abilita  soltanto  alla guida dei veicoli a motore indicati nel comma
primo.
  Detti  conducenti non sono soggetti alle disposizioni del titolo VI
delle presenti norme.
  Coloro  che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza
sostenere  l'esame  di  idoneita', la patente di guida ad uso privato
per  veicoli  delle corrispondenti categorie, sempreche' la richiesta
venga presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale dipendono,
durante  il  servizio o non oltre un anno dalla data del congedo, del
licenziamento o della cessazione dal servizio.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli
e  ai  conducenti  del  Corpo dei vigili del fuoco, della Croce Rossa
italiana e del Corpo forestale dello Stato.
  Le  caratteristiche  delle  targhe  di riconoscimento dei veicoli a
motore  di dotazione delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato
e  dei  Corpi  indicati nel precedente comma sono stabilite di intesa
fra  il  Ministero dal quale dipendono le Forze o i Corpi stessi e il
Ministero dei trasporti.