(Testo Unico circolazione stradale-art. 95)
                              Art. 95. 
 
(Circolazione degli  autoveicoli,  dei  motoveicoli  e  dei  rimorchi
                  immatricolati negli Stati esteri) 
 
  Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi  immatricolati  in  uno
Stato estero e che abbiano gia' adempiuto  alle  formalita'  doganali
sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un  anno,
in base ai certificato di immatricolazione dello Stato di origine.