(Testo Unico circolazione stradale-art. 97)
                              Art. 97.
(Circolazione  di  autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini
            italiani residenti all'estero o a stranieri)

  Agli autoveicoli e ai motoveicoli importati temporaneamente o nuovi
di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto
alle   formalita'  doganali  ed  appartengano  a  cittadini  italiani
residenti  all'estero  o  a  stranieri  che  sono  di passaggio, sono
rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno,
salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.