(Testo Unico circolazione stradale-art. 98)
                              Art. 98.
            (Patenti di guida rilasciate da Stati esteri)

  I   conducenti   muniti   di   patenti   di  guida  o  di  permesso
internazionale  rilasciati  da  uno  Stato  estero possono guidare in
Italia  autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali
e' valida la loro patente o il loro permesso.
  Qualora  la patente o il permesso internazionale non siano conformi
ai modelli stabiliti nelle convenzioni internazionali, debbono essere
accompagnati  da  una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un
documento  equipollente.  Resta salvo quanto stabilito in particolari
convenzioni internazionali.
  I  conducenti  muniti  di  patente di guida rilasciata da uno Stato
estero  possono  ottenere,  senza  sostenere l'esame di idoneita', la
patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie
per le quali e' valida ]a loro patente.
  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma secondo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.