(Testo Unico circolazione stradale-art. 99)
                              Art. 99.
      (Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli
           e rimorchi e permessi internazionali di guida)

  I   certificati   internazionali  per  autoveicoli,  motoveicoli  e
rimorchi  necessari  per  circolare  negli  Stati nei quali, ai sensi
delle  convenzioni  internazionali,  tali  documenti siano richiesti,
sono  rilasciati dagli Ispettorati della motorizzazione civile previa
esibizione della carta di circolazione.
  I  Prefetti  rilasciano  i permessi internazionali di guida, previa
esibizione della patente.