Art. 3.

  La medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-43 e la medaglia
commemorativa  della guerra di liberazione sono portate dal personale
militare,  militarizzato,  assimilato  e civile che abbia ottenuto od
ottenga l'autorizzazione a fregiarsi del corrispondente distintivo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 maggio 1959

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1959
  Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 36. - VILLA