Art. 3. La medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-43 e la medaglia commemorativa della guerra di liberazione sono portate dal personale militare, militarizzato, assimilato e civile che abbia ottenuto od ottenga l'autorizzazione a fregiarsi del corrispondente distintivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 maggio 1959 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 36. - VILLA