(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 141)
                 Art. 141. (Art. 17 del Testo Unico) 
                       LUCI ROSSE LAMPEGGIANTI 

 
  Le luci rosse lampeggianti (figg. 10-b, 11-b, 141,  164,  165)  non
possono  essere  usate  nel  segnalamento  stradale  all'infuori  dei
seguenti casi: 
    - passaggi ferroviari a livello senza barriere; 
    - passaggi ferroviari a livello con semibarriere; 
    (figg. 10-b e 11-b); 
    - accesso al pontile d'imbarco dei ferry-boats; 
    - accesso a ponti mobili. 
  Tali luci  rosse  lampeggianti  (come  quelle  rosse  fisse)  hanno
ovunque  il  significato  che  nessun  utente   della   strada   puo'
oltrepassare il limite segnalato. Le luci rosse lampeggianti  possono
essere  semplici  o  doppie.  In  questo  secondo  caso  esse  devono
accendersi alternativamente.