(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 162)
                 Art. 162. (Art. 78 del Testo Unico) 
                             DEFINIZIONI 

 
  Le motoagricole di cui all'art. 29 del Testo  Unico  sono  macchine
semoventi a tre o quattro ruote predisposte  per  l'effettuazione  di
lavori agricoli e munite di pianale o cassa di  carico  posteriore  o
anteriore; in quest'ultimo caso l'altezza del  carico  dovra'  essere
tale da consentire al conducente il campo di  visibilita'  necessario
per guidare con sicurezza. 
  Le motoagricole possono essere costituite da due elementi -  gruppo
propulsore e carrello - solidamente accoppiati con i necessari  gradi
di liberta'; in tal caso la velocita' non dovra' essere  superiore  a
15 km/h. 
  La guida dovra' risultare agevole e la frenatura efficace a  sicura
anche a veicolo scarico.