(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 199)
                 Art. 199. (Art. 78 del Testo Unico) 
                       PROIETTORE FENDINEBBIA 

 
  Il  proiettore  fendinebbia,  di  cui  possono  essere   muniti   i
motoveicoli, gli autoveicoli e i  filoveicoli  deve  rispondere  alle
prescrizioni seguenti: 
    a) il dispositivo puo' essere incorporato mutuamente con la  luce
di posizione anteriore e con l'indicatore di direzione anteriore. 
  Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa
essere acceso soltanto  quando  sono  accese  le  luci  di  posizione
anteriori; 
    b) il numero e' fissato  in  uno  per  i  veicoli  sui  quali  e'
installato un solo "proiettore" e in  due,  dello  stesso  tipo,  sui
veicoli sui quali sono installati due "proiettori"; 
    c) il dispositivo deve essere applicato nella parte anteriore del
veicolo e, ove c'e' ne sia  uno  solo,  sul  piano  longitudinale  di
simmetria; qualora ve ne siano  due,  in  posizione  simmetrica.  Gli
apparecchi debbono essere applicati in modo da non cambiare  la  loro
posizione per  pressioni,  spinte  o  vibrazioni.  Ad  eccezione  dei
motoveicoli  ad  una  ruota  anteriore  non  e'  ammesso   l'uso   di
fendinebbia il cui  orientamento  sia  comandato  dal  meccanismo  di
sterzo; 
    d) l'altezza dal suolo deve essere compresa entro  un  minimo  di
0,250 m. e un massimo tale che il fendinebbia non risulti  piu'  alto
dei proiettori anabbaglianti installati sul veicolo; 
    e) quando vi sono due fendinebbia, ciascuno deve trovarsi  a  non
piu' di 0,40 m. dal limite  laterale  esterno  della  sagoma;  se  il
fendinebbia e' incorporato mutuamente con la luce di posizione e  con
l'indicatore di direzione anteriore, questa distanza deve essere  non
superiore a 0,30 m. La distanza tra i due fendinebbia non deve essere
inferiore a 0,60 m.; 
    f) l'orientamento deve essere verso l'avanti. 
  Il centro della "macchia di luce" emessa deve  trovarsi  sul  suolo
davanti al veicolo a distanza non superiore a 20 m. 
  La distribuzione della luce in orizzontale deve  essere  simmetrica
rispetto ad un piano passante per il centro della superficie luminosa
dell'apparecchio, e parallelo al  piano  verticale  longitudinale  di
simmetria del veicolo; 
    g) la visibilita' geometrica deve essere  tale  che  non  vi  sia
ostacolo alla propagazione della luce tra un apparecchio  e  l'occhio
dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri  ortogonali
i cui spigoli, uno verticale e l'altro orizzontale,  passano  per  il
centro della superficie illuminante le cui  sezioni  risultano  dagli
angoli indicati nella fig. 175; 
    h) il fendinebbia orientato come indicato nella lettera  f)  deve
dare, su un piano verticale normale all'asse del veicolo e posto a 25
metri avanti a questo, un illuminamento non  superiore  a  1  lux  su
tutti i punti aventi quota non interiore  a  quella  del  centro  del
fendinebbia stesso. La misura deve essere effettuata alla tensione di
prova e con la particolare lampada  prevista  per  l'apparecchio,  la
quale comunque non deve essere di potenza superiore a 70 Watt; 
    i) il colore della luce  emessa  puo'  essere  bianco,  giallo  e
arancione,  ma  tale  comunque  da  escludere  ogni  possibilita'  di
confusione con il rosso.