(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 211)
                 Art. 211. (Art. 78 del Testo Unico) 
               CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI MONTATI 

 
  Ogni dispositivo applicato su un veicolo, nelle condizioni  normali
di montaggio,  alimentato  dalla  batteria  carica,  o  nel  caso  di
dispositivi alimentati da alternatore, per una velocita' di rotazione
di esso di 1800 giri/minuto, deve dare un livello sonoro  soggettivo,
misurato sull'asse del veicolo, a  30  metri  davanti  ad  esso,  non
inferiore ai valori seguenti: 
    a)  80  dB  per  i  dispositivi  di  segnalazione   acustica   di
autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli; 
    b) 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli
aventi cilindrata non superiore a 125 cmc.; 
    c)  70  dB  per  i  dispositivi  di  segnalazione  acustica   del
ciclomotori; 
    d) 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale  per
autobus; 
    e) 105 dB per i dispositivi supplementari di allarme.